Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
giovedì 20 gennaio 2011
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Per moltissime persone (alcune delle quali munite di toga), questo articolo della Costituzione è anticostituzionale...
RispondiEliminaCordialità
Attila
Molte persone hanno la Costituzione continuamente in bocca; sarebbe bene che smettessero di mangiarla e iniziassero a leggerla.
RispondiEliminaUn articolo parecchio cazzuto.
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